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Infortuni sul lavoro, assicurazione e responsabilità del datore: ecco l’iter da seguire

Redazione

Ultimo aggiornamento – 14 Aprile, 2020

infortuni sul lavoro: la legge che ci tutela

A cura di sanita_informazione

Oggi parliamo di infortuni sul lavoro, ricordando che la salute è il bene più importante che va sempre tutelato, anche con la conoscenza degli iter burocratici da seguire in caso di incidenti.

Che cos’è un infortunio sul lavoro?

  • Un evento improvviso, che avviene per causa violenta (trauma accidentale), durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
  • Danni all’integrità psico-fisica del lavoratore causati da agenti aggressivi esterni. Parliamo di sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, ma anche gli eventi con rapporto indiretto di causa effetto, tra l’incidente che causa l’infortunio e l’attività lavorativa svolta.

Cosa si intende per infortunio in itinere (D.Lgs n. 38 del 2000)?

L’infortunio in itinere è subito dal lavoratore nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro, compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

  • L’infortunio in questione deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi al lavoro. Per questo motivo, se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni non necessarie, l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento.
  • L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato, a patto che questo utilizzo sia necessario (quando scarseggiano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro).
  • L’infortunio sul lavoro in itinere causato dal consumo di alcool, droga e di psicofarmaci, non è indennizzabile dall’INAIL, come la mancanza della patente di guida da parte del conducente.

L’assicurazione obbligatoria INAIL – D.P.R. n. 1124 del 1965 

  • L’assicurazione all’Inail è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati, dipendenti o equiparati, ed è suddivisa nelle categorie di artigianato, industria, terziario e, inoltre, il settore denominato “altre attività”, che racchiude tutti gli altri non esplicitamente indicati.
  • Il premio assicurativo Inail si paga su base annuale. Il premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoroche il datore di lavoro deve corrispondere all’Inail si calcola moltiplicando un millesimo della sua retribuzione su base annuale per il tasso di rischio associato al lavoro.
  • L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
  • In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o se non è in regola con il pagamento dei contributi. Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica, tuttavia, per i lavoratori autonomi, per i quali il diritto e, quindi, il pagamento delle prestazioni, scatta nel momento in cui viene regolarizzata la situazione contributiva.
  • Il lavoratore è tutelato dall’INAIL anche per la copertura di esami diagnostici e le terapie riabilitative, in quanto le spese mediche sono completamente pagate dall’istituto, se preventivamente accordate.
  • Si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo tre anni e 150 giorni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

  • Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro che deve inviarlo subito al Pronto Soccorso che, a seguito della visita medica, rilascia il primo certificato da trasmettere al datore di lavoro.
  • Il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare per via telematica il nuovo modello denuncia infortunio sul lavoro INAIL, nel caso in cui la prognosi dovesse superare i 3 giorni. Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente.
  • Una volta presentata la denuncia infortunio INAIL online, il lavoratore infortunato, due o tre giorni prima della scadenza della prognosi, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL. L’istituto a questo punto decide se fissare un nuovo appuntamento se il problema del lavoratore non sembra del tutto risolto, oppure chiudere l’infortunio con un certificato da consegnare in azienda.
  • Dal 16 marzo 2015 è disponibile tra i Servizi online il nuovo servizio telematico “Sportello virtuale lavoratori”, dedicato agli infortuni sul lavoro che consente al lavoratore la consultazione della propria anagrafica, dello stato delle pratiche e dei pagamenti.

Come funziona la retribuzione?

  • La retribuzione dell’infortunio sul lavoro spetta al datore di lavoro a partire dal giorno dell’evento per cui si è creato il danno.
  • La retribuzione ammonta al 100% per il giorno dell’avvenuto incidente, considerato giornata di lavoro completa, e al 60% per i 3 giorni successivi. La retribuzione, a partire dal quinto giorno in poi è erogata dall’INAILe al lavoratore spetta in questo caso il 60% fino al 90° giorno di infortunio e il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla completa guarigione.
  • Come per la malattia professionale, gli esami diagnostici sono esenti dal ticket.

Sanzioni penali:

L’infortunio sul lavoro, per definizione, comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore. Queste ipotesi sono anche sanzionate dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colposee di omicidio. In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro (o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro) consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza. Le lesioni colpose per essere perseguite necessitano in linea di massima di una denuncia (la c.d. querela) da parte dell’infortunato.

Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che deve essere comunque informato dall’INAIL – è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio (senza quindi che sia necessaria una querela da parte dell’infortunato).

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a cura di Dr.ssa Elisabetta Ciccolella
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