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Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): che cos’è, come e quando si applica?

Redazione

Ultimo aggiornamento – 14 Aprile, 2020

TSO: cosa è e come viene gestito il Trattamento Sanitario Obbligatorio

A cura di sanita_informazione

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è tema che divide e inasprisce l’opinione pubblica. Forze politiche, mondo medico e realtà legali dibattono da anni sulla valenza o meno di questa tipologia di trattamento.

Il TSO è di fatto un metodo sanitario normato e con precise tutele, che obbliga un individuo, giudicato pericoloso per se stesso e per la comunità, qualora rifiuti le cure, a essere ricoverato anche contro la sua volontà. Sappiamo che, in linea di massima, il principio generale che vige in Italia è che un paziente può essere ricoverato in ospedale o sottoporsi a visite mediche, solo se decide volontariamente. L’unica eccezione è appunto il TSO, che comporta il ricovero forzato per il bene individuale e collettivo.

In quali casi viene disposto il TSO?

La normativa di riferimento, ovvero la Legge 13 maggio 1978, n. 180, indica le tre condizioni che devono essere accertate per poter disporre il TSO:

  1. la presenza di una patologia psichiatrica che necessita di un’urgente terapia;
  2. il rifiuto da parte del paziente delle cure e del ricovero;
  3. l’impossibilità di poter attivare le cure al di fuori dell’ospedale psichiatrico.

In quali casi i familiari possono richiedere il TSO?

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio viene generalmente disposto per pazienti con problemi psichiatrici che potrebbero essere pericolosi per se stessi o per la comunità. La maggior parte dei trattamenti obbligatori viene richiesta per minacce di suicidio, schizofrenia, disturbi dell’umore, disturbi della personalità, rifiuto di cure o ricovero, acqua o cibo, forme particolarmente gravi di depressione, disturbi dell’alimentazione, quali l’anoressia, la bulimia e tutto ciò che potrebbero mettere a rischio la vita propria o degli altri.

Qual è la procedura da seguire in caso di TSO?

La segnalazione della necessità di un provvedimento di TSO può essere fatta dai familiari o da persone che vivono nello stesso contesto sociale del malato. La proposta di TSO può anche pervenire da un medico stesso che, accertata la condizione del paziente, può segnalare la necessità di un ricovero coatto. La richiesta deve poi essere certificata da due medici che non devono essere necessariamente psichiatri, ma almeno uno dei due deve obbligatoriamente far parte del Servizio Sanitario Nazionale.

L’istanza, in un secondo momento, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di residenza del paziente che, in qualità di autorità sanitaria locale, può disporne il ricovero. Il Sindaco deve poi emanare un provvedimento motivato cui seguirà la procedura. Entro 48 ore dal ricovero, il Sindaco è tenuto a inviare tale provvedimento al giudice tutelare che, a sua volta, ha 48 ore per convalidare il trattamento.

In caso contrario, il primo cittadino deve disporre l’immediata cessazione della terapia. Il paziente stesso o i suoi familiari, possono presentare ricorso contro il provvedimento, chiedendone la revoca o la modifica: in tal caso il Sindaco dovrà pronunciarsi entro 10 giorni dalla richiesta.

Per quanti giorni un paziente può essere sottoposto a TSO?

La durata del TSO è di 7 giorni, dopo i quali il responsabile della struttura sanitaria in cui è avvenuto il ricovero può decidere se dimettere il paziente oppure prorogare il trattamento obbligatorio per altri 7 giorni.

Un’altra alternativa è la possibilità da parte del paziente di trasformare la procedura coercitiva in volontaria. In caso di proroga del trattamento per scelta degli operatori sanitari, la decisione va inviata nuovamente al Sindaco che deve notificare un provvedimento di proroga del trattamento, da far convalidare ulteriormente al giudice tutelare.

Quali sono i diritti del paziente in caso di TSO?

Anche se il paziente sottoposto a TSO non ha possibilità di rifiutare le cure, mantiene il diritto a essere informato relativamente ai trattamenti a cui viene sottoposto insieme all’eventuale rosa di possibilità di intervento.

Il paziente mantiene inoltre il diritto di comunicare con chi vuole e con qualunque mezzo disponibile. Per quanto riguarda le misure contenitive, sia fisiche (barriere ambientali) che farmacologiche (sedativi), sono applicabili solamente in via eccezionale e in estrema necessità. Violenze sia fisiche che verbali o l’utilizzo punitivo della contenzione sono denunciabili alla magistratura e perseguibili penalmente.

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a cura di Dr.ssa Elisabetta Ciccolella
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