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Ti manca un farmaco e non hai la ricetta? Ecco cosa fare

Luciana Giancaspro | Blogger

Ultimo aggiornamento – 13 Dicembre, 2021

Farmaci senza ricetta: quando possiamo richiederli al farmacista

Vi è mai capitato di aver bisogno urgentemente di un farmaco ma di non essere in possesso della relativa ricetta medica? Cerchiamo di capire insieme come comportarci in questa circostanza, l’iter da seguire per ricevere comunque il farmaco e quali sono i casi in cui i medicinali vengono ritenuti urgenti e a cui, quindi, spesso si fa un’eccezione in caso di non possesso della prescrizione medica. Dunque, è possibile avere un farmaco senza ricetta?

Cos’è e a cosa serve la ricetta medica

La cosiddetta ricetta rappresenta un documento molto importante attraverso il quale il medico consiglia ai propri pazienti di assumere un determinato medicinale o di sottoporsi a una specifica visita medica.

Essa può essere una ricetta rossa o bianca: nel primo caso si tratta di prescrizioni di medicinali, esami o visite specialistiche a carico del Sistema Sanitario Nazionale in maniera totale o parziale (nei confronti dei quali i pazienti hanno solo l’onere di contribuire attraverso il pagamento del ticket).

Nel caso di ricetta bianca, invece, si tratta di farmaci o di prestazioni sanitarie non prescrivibili e, quindi, completamente a carico del richiedente. Inoltre, è importante ricordare che, attualmente, è in vigore la ricetta elettronica che ha permesso una centralizzazione dei dati, la digitalizzazione delle informazioni sanitarie e la dematerializzazione dei documenti necessari per accedere a determinati servizi assistenziali.

Quando un farmaco viene considerato urgente

Solitamente, per i medicinali che necessitano di ricetta medica, il farmacista è tenuto a venderli esclusivamente con la presentazione della stessa (con la ricetta elettronica, il paziente presenta al farmacista un promemoria e sarà poi compito di quest’ultimo risalire alla ricetta tramite il portale).

In alcuni casi, però, quando il farmaco è ritenuto urgente, il farmacista può consegnarlo anche in assenza di ricetta medica. Tali casi sono espressamente stabiliti dal Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 chiamato «Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta» e, per ognuno di essi, vengono indicate le condizioni necessarie.

La dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, in caso di estrema necessità ed urgenza:

  • quando il farmaco sia necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica; 
  • quando sia necessario per non interrompere un ciclo terapeutico; 
  • quando sia necessario per proseguire dopo la dimissione una terapia instaurata in ospedale. 

Da questa possibilità restano esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti e quelli assoggettati a prescrizione medica limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Inoltre, i farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del SSN.

La prima ipotesi, per cui si consente al farmacista di vendere dei farmaci soggetti a prescrizione, senza avere la ricetta, è il caso in cui il medicinale sia necessario per il trattamento di malattie croniche (ad esempio diabete, broncopneumopatia ostruttiva, ipertensione ecc.). In questo caso, la dispensazione è ammessa:

  • se in farmacia sono presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente, nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; 
  • se il paziente ha un documento rilasciato dall’autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; 
  • se esibisce una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione); 
  • se il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. 

Inoltre, occorre tenere presente che non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione dell’insulina e di antibiotici in flacone monodose.

La seconda ipotesi prevista dal Decreto, per ottenere un farmaco senza ricetta, si verifica la situazione in cui sussista l’esigenza di non poter interrompere un trattamento, come una terapia antibiotica. Anche in questo caso, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento come, per esempio: 

  • presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancor a in trattamento con il medicinale richiesto; 
  • esibizione di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. 

Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione degli antibiotici in flacone monodose.

La terza ed ultima ipotesi, invece, prevede la possibilità di consegnare farmaci da parte del farmacista in caso di esibizione della documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tal caso, è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.

Come comportarsi in caso si necessiti di un farmaco urgente e non si possieda la ricetta

Se si necessita di un farmaco urgente, quindi, il cittadino dovrà recarsi in farmacia e, qualora si presentino le condizioni previste dal Decreto, potrà ritirare il medicinale dopo aver firmato una dichiarazione di assunzione di responsabilità inerente a quanto affermato sulla correlazione tra il trattamento da dover necessariamente seguire e il farmaco in oggetto.

Successivamente, il paziente sarà tenuto a informare il proprio medico curante, consegnandogli una scheda (fornita dal farmacista al momento del ritiro del medicinale), in cui viene indicata la specificazione del farmaco consegnato.

Infine, è utile ricordare che, in caso di ritiro di farmaci urgenti senza prescrizione medica, essi saranno interamente a carico del cittadino e, di conseguenza, non si potrà usufruire della copertura parziale o totale da parte del Sistema Sanitario Nazionale.

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Luciana Giancaspro | Blogger
Scritto da Luciana Giancaspro | Blogger

Sono una persona curiosa che ama mettersi in gioco e accettare nuove sfide. Pazienti.it mi dà l’opportunità di approfondire temi di attualità importanti, come quelli relativi alla burocrazia sanitaria, che seguo attentamente da buona economa.

a cura di Dr.ssa Elisabetta Ciccolella
Le informazioni proposte in questo sito non sono un consulto medico. In nessun caso, queste informazioni sostituiscono un consulto, una visita o una diagnosi formulata dal medico. Non si devono considerare le informazioni disponibili come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento o l’assunzione o sospensione di un farmaco senza prima consultare un medico di medicina generale o uno specialista.
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