A partire dal 2016, con la legge Cirinnà, in Italia è stata introdotta una legge che, tra le altre disposizioni, ha portato importanti novità in merito alla convivenza di fatto, delineandone obblighi, diritti e doveri di chi convive pur non avendo il vincolo del matrimonio o di un’unione civile.
Dunque, quando si parla di convivenza di fatto e cosa ci dice la legge? Cerchiamo di fare il punto in questo approfondimento.
Legge sulla convivenza di fatto: cosa stabilisce
Il comma 36 della legge n.76/2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze- (Legge Cirinnà) indica i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un’unione civile”.
Oltre ai requisiti che si possono dedurre da quanto enunciato nell’articolo (maggiore età, coabitazione, vincolo affettivo stabile e nessun legame di parentela), nel caso in cui si volesse formalizzare l’unione e la coabitazione, è richiesta la dichiarazione dello stato di convivenza che entrambi i partner devono sottoscrivere.
Si tratta di una procedura non molto complicata, che si può effettuare sia all’ufficio anagrafe sia online in cui si dichiara di risiedere allo stesso indirizzo. Una volta fatto ciò e dopo i controlli necessari, sarà poi il Comune a rilasciare il certificato di stato di famiglia.
Questa dichiarazione dà alla coppia la possibilità di godere dei diritti disciplinati dalla legge Cirinnà; tra questi si possono menzionare:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 38);
- il diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari” nei casi di malattia o ricovero (art.39);
- possibilità, per ciascun convivente, di designare l’altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati: “a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione
- di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.” (art.40).
Inoltre, con questa legge sono stati estesi anche ai conviventi di fatto alcuni diritti in materia di previdenza sociale, come ad esempio:
- il diritto a continuare a vivere stessa casa per un periodo di due anni (o tre in caso di figli) in caso di morte del convivente che ne era proprietario;
- il diritto di nominare il convivente di fatto come “tutore”, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile. (art.48)
- “che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.” (art.46)
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, invece, i conviventi di fatto possono regolarli attraverso la stipula di un contratto di convivenza che, come disciplinato dall’articolo 51, dovrà comunque essere sottoposto al controllo da parte di un notaio o di un avvocato.
Infine, sempre nella legge, si stabilisce che qualora la convivenza di fatto dovesse terminare e uno dei due conviventi non potesse essere in grado di autosostentarsi, gode del diritto di ricevere alimenti, la cui durata dovrà essere stabilita secondo legge.
Dunque, la legge n.76/2016 ha rappresentato un passo avanti per il riconoscimento dei diritti dei conviventi in Italia, pur se in alcuni fronti continuano a persistere delle criticità.
In questo senso, può essere utile informarsi in merito ai propri diritti e doveri e alle tutele predisposte dalla legge, anche consultando dei professionisti del settore, specialmente in caso di necessità.
Convivenza di fatto in Europa
In alcuni Paesi dell’Unione Europea le unioni registrate vengono considerate nello stesso modo del matrimonio; tuttavia, in altri è possibile che il riconoscimento non avvenga.
Inoltre, le modalità attraverso cui provare l'esistenza di una relazione stabile o di una convivenza non sono ancora delineate con chiarezza in molti Paese dell'Unione Europea.
Per questi motivi, qualora si necessitasse di maggiori informazioni su diritti, gli obblighi e anche l'iter da seguire in caso di trasferimento, è possibile consultare il sito dell’Unione Europea, oltre che affidarsi ad esperti del settore.