Permessi Legge 104: attenzione, vivere insieme non basta. La Cassazione chiarisce chi ha davvero diritto

Dr. Marcello Agosta Medico Chirurgo
Redatto scientificamente da Dr. Marcello Agosta, Chirurgo Generale, Medico Generale |
A cura di Emanuela Spotorno
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Data articolo – 05 Maggio, 2026

ragazza aiuta signora col bastone, sono entrambe sedute sul divano

Una sentenza recente mette un punto fermo su uno degli errori più comuni tra chi si prende cura di una persona disabile: pensare che condividere la stessa abitazione sia sufficiente per ottenere i permessi retribuiti previsti dalla Legge 104.

Non è così. E le conseguenze di un accesso indebito al beneficio possono essere economicamente pesanti.

Cosa ha stabilito la Cassazione

Con l'ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ribadito un principio già presente nell'ordinamento ma spesso frainteso: i tre giorni di permesso mensile retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 spettano solo a chi ha un rapporto giuridicamente qualificato con la persona disabile grave che assiste.

Non basta abitare sotto lo stesso tetto. La legge riconosce il diritto esclusivamente a: coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016, genitori, figli, fratelli e sorelle, parenti o affini entro il terzo grado – questi ultimi solo se il coniuge o i genitori del disabile hanno più di 65 anni, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una lavoratrice aveva usufruito dei permessi per assistere il cugino del marito: un grado di parentela del tutto estraneo all'elenco previsto dalla legge. L'INPS aveva quindi revocato il beneficio e chiesto la restituzione delle somme erogate. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano già dato ragione all'Istituto, e ora anche la Cassazione conferma: nessuna estensione è possibile sulla base della sola coabitazione.

La differenza tra "vivere insieme" e "convivente di fatto"

È qui che molti si perdono. La legge distingue in modo netto due situazioni che nella vita di tutti i giorni sembrano simili, ma sul piano legale sono profondamente diverse.

La semplice coabitazione, ovvero condividere la residenza con qualcuno senza un legame affettivo stabile e riconosciuto, non ha alcun valore ai fini della Legge 104. Al contrario, il convivente di fatto è una figura precisa, definita dalla Legge 76/2016 come una persona maggiorenne unita stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, con uno status civile "libero" e un legame esclusivo di tipo sentimentale, analogo a quello coniugale.

Non si tratta solo di intenzioni o di affetto: questa convivenza deve essere attestata da un'apposita dichiarazione anagrafica presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, come confermato anche dall'INPS nella circolare 38/2017. Senza questa registrazione, il rapporto non produce effetti giuridici ai fini dei permessi.

L'apertura ai conviventi more uxorio era arrivata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che aveva riconosciuto il valore sociale dell'assistenza prestata nell'ambito di un'unione stabile non formalizzata dal matrimonio. Ma quella sentenza non aveva aperto le porte a qualsiasi forma di coabitazione: aveva semplicemente equiparato i conviventi stabili, in senso giuridico, al coniuge.

Cosa succede se si usufruisce del beneficio senza averne diritto

Le conseguenze sono concrete. La Cassazione ha chiarito che le somme percepite indebitamente vanno restituite integralmente, applicando le regole dell'indebito oggettivo previste dall'art. 2033 del Codice civile. Non si applica la disciplina più favorevole dell'indebito previdenziale, perché i permessi hanno natura retributiva, non assistenziale autonoma.

In più, chi ha fornito dichiarazioni inesatte o incomplete non può invocare la tutela del legittimo affidamento, quella protezione che di norma impedisce all'INPS di recuperare somme già erogate quando il lavoratore ha agito in buona fede. Se le informazioni fornite non erano corrette, l'Istituto può procedere al recupero senza alcun limite.

Le novità del 2026: cosa cambia per chi ha diritto

Per chi rientra nei requisiti, il 2026 porta qualche novità positiva. La Legge 106 del 18 luglio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto 10 ore annuali retribuite aggiuntive, riservate però a una platea specifica: ne beneficiano i lavoratori che convivono con patologie gravi, croniche o oncologiche, oppure che assistono un familiare in tali condizioni

Queste ore sono utilizzabili esclusivamente per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e trattamenti terapeutici, e si aggiungono ai classici tre giorni mensili, che rimangono invariati.

Parallelamente, la riforma dell'accertamento della disabilità (D.Lgs. 62/2024) ha semplificato le procedure di riconoscimento, con il nuovo certificato medico introduttivo esteso a livello nazionale dal 1° gennaio 2026.


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Il consiglio pratico

Prima di presentare domanda per i permessi Legge 104, sia per sé stessi che per un familiare, è fondamentale verificare con attenzione il proprio rapporto con la persona da assistere. In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi a un patronato o a un consulente del lavoro: un errore in fase di dichiarazione può tradursi in un recupero integrale delle somme percepite, senza possibilità di opporsi.

Fonti

  • INPS - Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili
  • UNAP - Permessi legge 104 2026: requisiti, giorni spettanti, novità e come fare domanda
Le informazioni proposte in questo sito non sono un consulto medico. In nessun caso, queste informazioni sostituiscono un consulto, una visita o una diagnosi formulata dal medico. Non si devono considerare le informazioni disponibili come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento o l’assunzione o sospensione di un farmaco senza prima consultare un medico di medicina generale o uno specialista.
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