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Assenza dal lavoro per coronavirus: quando è giustificata e quando no

Redazione

Ultimo aggiornamento – 14 Aprile, 2020

Le  misure  preventive attuate negli scorsi giorni in Lombardia e Veneto per contenere la diffusione del nuovo coronavirus hanno fortemente condizionato le attività di aggregazione, comprese quelle lavorative. Questo ha generato paure, dubbi e incertezze per i lavoratori delle zone considerate a rischio. 

Ci si chiede, ad esempio, se il lavoratore in quarantena possa essere retribuito o se risulta legittimo assentarsi dal lavoro per timore di un possibile contagio.

La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ha perciò diffuso oggi una  nota  che chiarisce il quadro sulle assenze sul lavoro per via del nuovo coronavirus. Ecco quindi le cinque situazioni standard nelle quali rientrano i lavoratori nelle zone interessate dal COVID-19.

1. A casa per ordinanza delle autorità

In questo caso, il lavoratore non può recarsi al lavoro per rispettare le ordinanze delle autorità pubbliche. Pertanto, la sua assenza sul lavoro è indipendente dalla sua volontà e quindi egli può restare a casa e avrà diritto allo stipendio .

2. Attività aziendale sospesa 

Se l'attività aziendale viene sospesa dagli organi di dirigenza con scopi precauzionali, il lavoratore è giustificato ad assentarsi. Anche in questo caso, dal momento che l'assenza del lavoratore non dipende dalla sua volontà, rimane valido il diritto alla retribuzione. 

3. Quarantena obbligatoria

I soggetti in quarantena sono considerati al pari dei lavoratori in malattia. Questo perché i soggetti che devono sottoporsi a quarantena, perché magari hanno avuto contatti stretti con casi accertati del nuovo coronavirus, sono ritenuti senza dubbio sottoposti a un trattamento sanitario. 

4. Quarantena volontaria

Un lavoratore può scegliere spontaneamente la quarantena, pur non manifestando i sintomi del nuovo coronavirus e pur non essendo entrato in contatto con pazienti confermati, nel caso in cui provenga da una zona a rischio epidemiologico. Questo caso, giustificato da ragioni di oggettiva prudenza, viene trattato al pari di un lavoratore che si astiene dal lavoro per rispettare un decreto amministrativo.

5. Assenza per timore del contagio 

Infine, i lavoratori che si assentano unicamente per timore di essere contagiati, senza però che sia in atto una decisione aziendale o un provvedimento delle autorità competenti, rischiano invece un provvedimento disciplinare perché ritenuti assenti ingiustificati. In questo caso quindi non risulta legittima l'assenza sul lavoro e tra i provvedimenti disciplinari sono incluse note di avviso fino anche al licenziamento.

Smart working: l'alternativa "intelligente"

Un’alternativa alla completa assenza dal lavoro, quando la tipologia del lavoro lo permette, è lo svolgimento dei propri compiti in modalità smart, ossia da remoto. Solitamente non è richiesto nessun accordo di natura sindacale, ma è sufficiente un accordo interno tra azienda e lavoratore. In questo caso emergenziale, però, il decreto Legge del 23 febbraio che vuole contenere il contagio in Lombardia e Veneto permette di adottare lo smart-working senza un accordo preventivo. 

Negli ultimi giorni, infine, è stato predisposto dal governo lo smart working semplificato per le sei regioni italiane in cui sono stati registrati casi di coronavirus. Questa delibera permette di prolungare il lavoro da remoto fino al 15 marzo nelle regioni del Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria e risulta inoltre applicabile senza accordi aziendali, ossia è comunicabile dal lavoratore semplicemente tramite un'auto-dichiarazione.

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a cura di Dr.ssa Elisabetta Ciccolella
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