Invalidità civile in caso di cecità parziale o totale: come richiederla

Dr.ssa Elisabetta Ciccolella Farmacista
Redatto scientificamente da Dr.ssa Elisabetta Ciccolella, Farmacista |
A cura di prof. Filippo Cruciani

Data articolo – 04 Novembre, 2020

Cecità: invalidità

In collaborazione con IAPB Italia onlus - Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.  

Intervista al prof. Filippo Cruciani, specialista in oculistica e referente scientifico di IAPB Italia. 


Parliamo di invalidità a seguito di disturbi alla vista e, più nello specifico, di cecità totale o parziale. Qual è l’iter da seguire, in quali casi è possibile ottenere un sostegno? A risponderci, il prof. Filippo Cruciani, componente della Commissione Ministeriale per la Prevenzione della Cecità e del Tavolo Tecnico per l’applicazione della Legge 284 presso il Ministero della Salute.

In quali casi il paziente colpito da una perdita di vista può richiedere l'invalidità?

In tutti i casi in cui c’è una riduzione della funzione visiva, il paziente può fare domanda di invalidità. La menomazione visiva può essere più o meno associata ad altre menomazioni di altre parti dell’organismo. 

Quando però esiste uno stato di cecità totale o parziale, c’è un percorso – previsto proprio dalla normativa – svincolato dal resto. Esiste infatti una commissione apposita per la cecità assoluta e parziale.

Nella loro valutazione non si sommano le altre disabilità; hanno benefici propri previsti dalla Legge. Per questo motivo, non segue l’iter consueto di invalidità civile, ma quello di cecità civile.

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Quali sono i requisiti necessari (a chi spetta)?  

Nel nostro Paese c’è una Legge 138 del 2001 – che definisce i due livelli di cecità, prendendo in considerazione per la valutazione del danno visivo sia la visione centrale (visus) che quella periferica (campo visivo). Ne diamo una sintetica definizione:

  • il visus è la visione centrale che ci permette di riconoscere i particolari di un oggetto, di leggere e di scrivere;
  • il campo visivo è il controllo dello spazio che si riesce a controllare quando si fissa un oggetto. 

A seconda della perdita di uno o dei due parametri, si entra in una condizione di cecità parziale o totale.  Altri parametri della funzione visiva non vengono presi in esame. 

È cieco assoluto chi:

  • ha totale mancanza di vista in entrambi agli occhi: è al buio assoluto;
  • percepisce solo la luce: sa riferire di un fascio di luce che giunge al suo occhio;
  • percepisce qualcosa in movimento, ma non sa riconoscere che cosa sia;
  • ha un residuo del campo visivo inferiore al 3%. 

È cieco parziale chi:

  • ha un visus non superiore a 1/20 nell’occhio migliore;
  • ha un residuo del campo visivo inferiore al 10%. 

Quando c’è una condizione di cecità, il paziente deve essere orientato a seguire il percorso specifico. 

Prima di tutto, è necessario che rientri nei parametri previsti dalla Legge: altrimenti perde tempo e va a intasare le già lunghe liste di attesa. 

Quindi, la prima cosa che deve fare è chiedere al proprio oculista una certificazione medico legale che quantifichi i due parametri previsti dalla legge.

Poi può rivolgersi al medico di base o al medico di un patronato, accreditati presso il sistema attraverso un codice PIN, che compileranno il modulo richiesto da inviare telematicamente. 

Il paziente – autonomamente o rivolgendosi a un patronato - deve a sua volta presentare domanda in maniera telematica, allegando il suddetto modulo.

Successivamente, sarà convocato a visita presso la Commissione dell’Azienda USL o presso quella INPS di prima istanza. Il paziente può farsi assistere a sue spese da un medico di fiducia. È opportuno presentare tutta la documentazione medica in possesso, valutando anche le richieste consigliate dall’INPS (documenti emessi da un centro pubblico, o altro). 

Al termine viene redatto il verbale, che l’INPS invierà direttamente all’interessato.

Quali sono, mediamente, i tempi di attesa?

Non c’è una risposta univoca. 

Si tratta di un tempo variabile, che dipende da Regione a Regione. Va detto che si possono creano delle liste d’attesa lunghe mesi o, a volte, anche un anno. 

Le informazioni proposte in questo sito non sono un consulto medico. In nessun caso, queste informazioni sostituiscono un consulto, una visita o una diagnosi formulata dal medico. Non si devono considerare le informazioni disponibili come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento o l’assunzione o sospensione di un farmaco senza prima consultare un medico di medicina generale o uno specialista.
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