Legge 104: tre condizioni certificate dalla Cassazione permettono di mantenere i permessi anche con il familiare ricoverato

Dr. Christian Raddato Medico Chirurgo
Redatto scientificamente da Dr. Christian Raddato, Medico Generale |
A cura di Emanuela Spotorno
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Data articolo – 16 Luglio, 2026

caregiver e paziente

L'articolo 33 della Legge 104/1992 riconosce tre giorni di permesso retribuito al mese a chi assiste un familiare con disabilità grave, entro il terzo grado di parentela. Il diritto rappresenta uno degli strumenti più importanti a sostegno dei caregiver, ma non è automatico né incondizionato: viene meno quando la persona assistita è ricoverata a tempo pieno in una struttura in grado di garantire assistenza sanitaria continuativa. 

La Circolare INPS n. 155/2010 ha chiarito che per "ricovero a tempo pieno" si intende la permanenza per l'intera giornata, ossia per le ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o assimilabili, pubbliche o private, che assicurano cure sanitarie costanti. 

La logica alla base di questa regola è semplice: se l'assistenza è già garantita in modo professionale e continuativo dalla struttura, viene meno la necessità che sia il familiare a fornirla direttamente, e con essa il presupposto che giustifica l'assenza dal lavoro.

Le tre eccezioni riconosciute dall'INPS

Non tutti i ricoveri, tuttavia, comportano automaticamente la perdita del beneficio. La Circolare INPS n. 32/2012 individua tre situazioni precise in cui i permessi restano fruibili anche con il familiare ricoverato a tempo pieno:

  • quando il ricovero viene interrotto perché la persona assistita deve recarsi fuori dalla struttura per visite o terapie appositamente certificate, come già previsto dal messaggio INPS n. 14480 del 28 maggio 2010;
  • quando la persona assistita si trova in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;
  • quando il personale sanitario della struttura documenta per iscritto che la presenza del familiare resta necessaria per specifiche esigenze assistenziali.

In presenza di una di queste condizioni, adeguatamente certificata, il lavoratore può continuare a beneficiare dei tre giorni mensili senza incorrere in contestazioni.

Il chiarimento della Cassazione sulle case di riposo

Un aspetto meno conosciuto, ma altrettanto rilevante, riguarda la tipologia di struttura ospitante. Con la sentenza n. 21416 del 14 agosto 2019, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha tracciato una distinzione netta: il divieto di fruire dei permessi si applica soltanto alle strutture in grado di garantire assistenza sanitaria continuativa, come ospedali o RSA. 

Diverso è il caso delle strutture residenziali di tipo sociale, case di riposo, case-famiglia, comunità-alloggio, che offrono un servizio prevalentemente alberghiero e non assicurano lo stesso livello di assistenza sanitaria: in questi casi, secondo i giudici, il lavoratore può continuare a usufruire dei permessi. 

La vicenda esaminata riguardava un dipendente licenziato per giusta causa dopo aver dichiarato che il familiare non era ricoverato stabilmente presso alcuna struttura, quando in realtà da due anni soggiornava in una residenza di carattere sostanzialmente alberghiero. 

La Cassazione ha accolto il suo ricorso proprio sulla base di questa distinzione tra assistenza sanitaria e assistenza di tipo sociale.


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Gli obblighi del lavoratore

Resta comunque fermo il dovere di comunicare tempestivamente ogni cambiamento della situazione sia al datore di lavoro sia all'INPS. L'utilizzo dei permessi in assenza dei presupposti di legge può comportare la restituzione delle somme percepite e conseguenze sul piano disciplinare. 

Prima di qualunque decisione, è quindi opportuno verificare con precisione la natura della struttura ospitante e, se necessario, richiedere al personale sanitario la certificazione che attesti la persistente necessità di assistenza da parte del familiare.

Fonti

  • Publika - Fruizione permessi l. 104 per assistenza soggetto ricoverato
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Sezione Lavoro Sentenza n. 21416 del 14/8/2019 Pubblico impiego – permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 per assistenza a parente disabile non ricoverato stabilmente presso alcuna struttura – assistenza in ambito familiare – ricovero in ambiente ospedaliero
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