Permessi 104, da settembre cambia il conguaglio INPS

Dr. Marcello Agosta Medico Chirurgo
Redatto scientificamente da Dr. Marcello Agosta, Chirurgo Generale, Medico Generale |
A cura di Salvatore Privitera
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Data articolo – 13 Luglio, 2026

Mani che sistemano fogli e documenti

Da settembre cambiano le regole operative per i datori di lavoro che devono gestire il recupero a conguaglio delle somme anticipate ai dipendenti per permessi legge 104, congedo straordinario e alcune forme di prolungamento del congedo parentale.

La novità arriva dall’INPS, che con il messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026 ha fornito nuove istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS. Il punto centrale riguarda l’elemento “BaseRif”, che fino a oggi era facoltativo e che dal mese di competenza settembre 2026 diventa invece obbligatorio.

Si tratta di una modifica tecnica, ma con effetti pratici rilevanti per aziende, consulenti del lavoro e intermediari. Per ottenere correttamente i conguagli, infatti, non basterà più esporre i codici causale previsti: sarà necessario indicare anche la base retributiva di riferimento secondo le regole stabilite dall’Istituto.

Permessi 104 e congedo straordinario: di cosa si parla

I permessi della legge 104/1992 sono quelli riconosciuti ai lavoratori con disabilità grave o ai dipendenti che assistono familiari con disabilità grave. Rientrano in questa disciplina i permessi mensili, giornalieri o orari, previsti dall’articolo 33 della legge.

Il congedo straordinario, invece, è regolato dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e permette al lavoratore di assentarsi per assistere un familiare con disabilità grave, nel rispetto dei requisiti previsti.


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Durante questi periodi di assenza, il dipendente ha diritto a un’indennità economica. In molti casi è il datore di lavoro ad anticipare le somme in busta paga, recuperandole poi dall’INPS tramite conguaglio nel flusso UNIEMENS. È proprio questa fase di recupero che viene ora resa più puntuale.

L’elemento “BaseRif” diventa obbligatorio

La novità principale riguarda la sezione a valenza contributiva “InfoAggCausaliContrib” del flusso UNIEMENS. Dal mese di competenza settembre 2026, datori di lavoro e intermediari dovranno compilare obbligatoriamente l’elemento “BaseRif”.

Il valore da indicare cambia in base alla prestazione. Per i permessi legge 104, l’elemento dovrà essere valorizzato con la retribuzione teorica del mese di riferimento dell’evento.

Per il congedo straordinario e per il prolungamento del congedo parentale, invece, dovrà essere indicata la retribuzione teorica del mese precedente a quello in cui si verifica l’evento. La distinzione è importante perché consente all’INPS di ricostruire con maggiore precisione il calcolo delle somme da conguagliare e riduce il rischio di esposizioni non corrette.

I codici causale interessati

L’INPS indica anche i codici causale che rientrano nella nuova gestione. Sono quelli utilizzati per esporre i conguagli collegati a specifici eventi di assenza.

Il codice L300 riguarda il prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito fino agli 8 anni di vita del bambino con disabilità grave, o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, a seguito del codice evento YA1.

Il codice L301 si riferisce invece al prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito tra gli 8 e i 14 anni di vita del bambino con disabilità grave, o tra gli 8 e i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, con codice evento YA2.

Il codice L302 riguarda i permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita, collegati al codice evento XB3.

Per l’assistenza a coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave, il codice da utilizzare è L303, collegato al codice evento RA1.

I codici L306 e L307 riguardano invece i permessi fruiti direttamente dal lavoratore con disabilità grave: il primo per i permessi orari collegati al codice evento QB5, il secondo per i giorni di permesso mensile collegati al codice evento TA1.

Infine, il codice L308 riguarda il conguaglio del congedo straordinario per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave, a seguito del codice evento MD1.

Il caso di assunzione o licenziamento nello stesso mese

L’INPS fornisce anche una precisazione per i lavoratori assunti o licenziati nel mese di rilevazione. In questi casi, per la compilazione dell’elemento “BaseRif”, dovrà essere presa come riferimento la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.

La regola serve a evitare distorsioni quando il mese non è stato lavorato per intero e la retribuzione effettiva non rappresenta correttamente la base da utilizzare per il conguaglio.

Cosa devono fare aziende e intermediari

Per i datori di lavoro la novità non modifica il diritto dei dipendenti ai permessi o al congedo straordinario. Cambia però il modo in cui devono essere esposti i dati per recuperare correttamente le somme anticipate.

A partire dai flussi relativi al mese di settembre 2026, aziende e consulenti dovranno quindi aggiornare le procedure di elaborazione paghe, verificare la corretta valorizzazione di “BaseRif” e applicare le regole diverse previste per permessi, congedo straordinario e prolungamento del congedo parentale.

L’obiettivo dell’INPS è rendere più chiara e controllabile la gestione dei conguagli. Per le aziende, però, questo significa prestare particolare attenzione alla compilazione del flusso UNIEMENS: un dato mancante o non coerente potrebbe incidere sul recupero delle somme anticipate.

La modifica è quindi tecnica, ma non marginale. Da settembre, per i conguagli collegati a legge 104 e congedi straordinari, la corretta indicazione della base retributiva diventa un passaggio obbligatorio.

Fonti:

INPS - UNIEMENS: conguagli permessi legge 104 e congedi straordinari

Le informazioni proposte in questo sito non sono un consulto medico. In nessun caso, queste informazioni sostituiscono un consulto, una visita o una diagnosi formulata dal medico. Non si devono considerare le informazioni disponibili come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento o l’assunzione o sospensione di un farmaco senza prima consultare un medico di medicina generale o uno specialista.
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