Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 11984/2026, ha annullato una parte della delibera regionale sulle liste d'attesa che imponeva ai medici di medicina generale di trasformare in ricetta elettronica le prescrizioni formulate da specialisti di strutture private accreditate non abilitate alla ricetta dematerializzata.
La decisione, che riguarda una misura adottata dalla Regione Lazio, ribadisce che la prescrizione è un atto clinico e non un semplice passaggio amministrativo, con possibili riflessi anche sull'organizzazione dei rapporti tra medici di famiglia e specialisti.
Il provvedimento del TAR e perché è stato annullato
La vicenda nasce dalla delibera della Regione Lazio n. 1344 del 30 dicembre 2025, approvata nell'ambito delle iniziative per ridurre le liste d'attesa.
Il meccanismo prevedeva che, una volta individuata la prestazione necessaria, lo specialista di una struttura privata accreditata non autorizzata all'emissione della ricetta dematerializzata demandasse al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta la formalizzazione della prescrizione elettronica.
L'obiettivo era velocizzare l'accesso agli esami e alle visite, evitando passaggi aggiuntivi per il paziente. Eppure il sistema è stato contestato dagli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Lazio, che hanno presentato ricorso sostenendo che la procedura limitasse l'autonomia del medico prescrittore.
Con la sentenza n. 11984 del 2026, il TAR ha accolto il ricorso. I giudici riconoscono che ridurre le liste d'attesa rappresenta una finalità legittima dell'amministrazione regionale, ma precisano che tale obiettivo non può essere perseguito comprimendo l'autonomia professionale del medico.
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Tra i passaggi centrali della decisione si legge che “la prescrizione non è un atto meramente amministrativo ma costituisce un atto professionale tipico, espressione diretta della funzione diagnostica e terapeutica”.
Perché la prescrizione resta una responsabilità del medico
Il punto affrontato dal Tribunale va oltre la semplice compilazione di una ricetta.
Firmare una prescrizione significa assumersi la responsabilità clinica della decisione. Anche quando l'indicazione arriva da uno specialista, il medico di medicina generale deve poter verificare se quella richiesta sia appropriata per il singolo paziente.
Questo comporta una valutazione che può includere:
- la storia clinica dell'assistito;
- le patologie già presenti;
- le terapie farmacologiche in corso;
- eventuali controindicazioni o interazioni;
- la presenza di possibili alternative terapeutiche.
Solo dopo questa analisi il medico può decidere se emettere oppure no la prescrizione.
Il TAR sottolinea che il sistema introdotto dalla Regione avrebbe creato un "automatismo prescrittivo", arrivando di fatto a "svuotare completamente la funzione del medico di medicina generale", trasformandolo in un mero esecutore di una decisione assunta da un altro professionista.
L'immagine rende bene l'idea: non si tratta di mettere una firma in fondo a un documento, ma di assumersi la responsabilità di tutto ciò che quella firma comporta.
Cosa cambia concretamente per i pazienti
Per chi utilizza il Servizio sanitario nazionale, la sentenza non modifica le modalità ordinarie con cui vengono rilasciate le ricette mediche nel resto d'Italia.
Il provvedimento riguarda, infatti, una specifica misura organizzativa adottata dalla Regione Lazio.
Ciò non toglie che il principio affermato dal TAR possa avere un peso anche in futuro. Se altre amministrazioni dovessero introdurre procedure analoghe, dovranno tenere conto del fatto che il medico di famiglia conserva sempre la facoltà di effettuare una valutazione clinica autonoma.
Per i pazienti questo significa che una richiesta formulata dallo specialista non si trasforma automaticamente in una ricetta del medico di medicina generale. Quest'ultimo mantiene il diritto – e il dovere professionale – di verificare l'appropriatezza della prescrizione rispetto alle condizioni complessive della persona assistita.
Va detto che, nella pratica quotidiana, la collaborazione tra specialisti e medici di famiglia continua a rappresentare uno degli elementi centrali della presa in carico del paziente. La sentenza non mette in discussione questo rapporto, ma delimita le responsabilità di ciascun professionista.
Il punto di attrito: liste d'attesa contro autonomia professionale
La questione, però, è un'altra. Ridurre i tempi di attesa resta una delle priorità del Servizio sanitario nazionale e numerose Regioni stanno sperimentando nuovi modelli organizzativi per semplificare il percorso dei cittadini.
La decisione del TAR non afferma che tali interventi siano illegittimi. Anzi, riconosce esplicitamente che la Regione può adottare strumenti per migliorare l'efficienza del sistema sanitario.
Il limite individuato dai giudici riguarda il modo in cui questi strumenti vengono costruiti: nella motivazione della sentenza TAR Lazio n. 11984/2026 viene ribadito che la prescrizione mantiene natura di atto professionale e non può trasformarsi in una semplice formalizzazione amministrativa.
Quando una misura organizzativa finisce per incidere sulla libertà diagnostica e terapeutica del medico, entra in conflitto con principi consolidati dell'ordinamento sanitario.
A sostegno di questa interpretazione, la sentenza richiama due riferimenti significativi:
- l'Accordo collettivo nazionale della medicina generale, secondo cui il medico rilascia prescrizioni sulla base della propria valutazione professionale;
- la giurisprudenza della Corte costituzionale, che considera autonomia e responsabilità del medico principi fondamentali dell'attività clinica.
Eppure resta aperta una domanda. Come conciliare la necessità di abbreviare le liste d'attesa con l'obbligo di preservare l'autonomia prescrittiva dei professionisti? È probabile che il tema torni al centro del confronto tra istituzioni, Regioni e rappresentanze mediche nei prossimi mesi.
Quali scenari si aprono
La pronuncia del TAR riguarda esclusivamente la delibera della Regione Lazio e non introduce nuove regole valide sull'intero territorio nazionale.
Resta il fatto che la sentenza potrebbe diventare un precedente di rilievo per future iniziative regionali destinate a riorganizzare il percorso prescrittivo.
A conti fatti, il messaggio dei giudici è netto: migliorare l'efficienza del Servizio sanitario è un obiettivo condivisibile, ma non può trasformare un atto medico in un semplice passaggio burocratico. Ogni prescrizione continua a rappresentare una scelta clinica, con una responsabilità personale che resta in capo al professionista che la firma.
Fonti:
- Regione Lazio – Approvazione delle "Indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d'attesa"
- Repubblica Italiana