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Biotestamento

Medicina legale
Biotestamento

Biotestamento: cos'è?

Con il termine biotestamento (o testamento biologico) si intende una dichiarazione, effettuata in totale consapevolezza, per mezzo della quale un soggetto esprime formalmente la sua volontà circa le cure a cui vuole essere sottoposto (e quelle a cui intende rinunciare) nel caso in cui, in futuro, non fosse in grado di esprimere il suo pensiero e perdesse la capacità d’agire.

A seguito delle drammatiche storie che si sono verificate negli ultimi anni nel nostro Paese (si pensi, ad esempio, ai casi di Welby o di dj Fabo), si è discusso molto sul fatto che sia giusto o meno poter decidere sulla fine della propria vita e la strada per arrivare all’attuale legge sul biotestamento è stata lunga.

Bisogna tener presente che, però, la possibilità di redigere un biotestamento non significa che l’eutanasia sia ritenuta lecita in Italia; con l’eutanasia, infatti, un soggetto in stato di sofferenza che non può guarire, può richiedere l’interruzione delle cure (eutanasia passiva) o la somministrazione di un farmaco letale (eutanasia attiva) e questo è attualmente consentito solo in alcuni Paesi.

Biotestamento in Italia: cosa prevede?

Con la Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, recante “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, si è ufficialmente decretata la possibilità, in capo ad ogni soggetto, di poter decidere in anticipo se e come farsi curare, attraverso un documento chiamato biotestamento, stipulato con atto pubblico o con scrittura privata.

La Legge sul biotestamento è costituita da 8 articoli e tratta tematiche molto importanti come il consenso informato, il diritto all’informazione, le disposizioni anticipate di trattamento e la terapia del dolore.

Per consenso informato si intende il diritto del soggetto di ricevere, prima di prendere le sue decisioni, tutte le informazioni necessarie sui trattamenti sanitari in oggetto e sulle eventuali conseguenze a cui andrebbe incontro con una rinuncia. La possibilità di rilasciare le proprie intenzioni in un biotestamento viene garantita, secondo la legge, a tutti i soggetti maggiorenni capaci di intendere e di volere.

Per i minori, la scelta su un eventuale biotestamento spetta ai genitori (tenuto conto dell’opinione del minore che ha maggior peso con l’avvicinarsi della maggiore età); la decisione sui soggetti interdetti spetta ai loro tutori mentre la legge dispone che i soggetti inabili sono in grado di prendere tale scelta in totale autonomia.

Come si fa il biotestamento?

Va sottolineato che il contenuto del biotestamento è costituito dalle disposizioni anticipate di trattamento (DAT); queste ultime permettono a tutti i soggetti di poter dare indicazioni sui trattamenti sanitari che si vogliono ricevere nel caso in cui, nel futuro, si presentino delle condizioni fisiche che impediscano loro di comunicare.

La Legge, inoltre, consiglia di nominare un fiduciario che abbia il compito di interpretare le DAT contenute nel biotestamento nel momento in cui queste dovranno essere applicate; il fiduciario dovrà accettare la nomina con sottoscrizione del biotestamento o con documento successivo da allegare al primo.

Le DAT contenute nel biotestamento possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento e possono essere manifestate attraverso un testo scritto di proprio pugno, tramite la compilazione di un  apposito documento o, se le condizioni fisiche non lo permettono, si può effettuare una videoregistrazione.

Esiste un modulo per il biotestamento?

Esiste un modulo per il biotestamento, scaricabile su diversi siti ma, come già accennato, non è obbligatorio utilizzare tale format e, soprattutto, è possibile effettuare delle modifiche allo stesso in base alle proprie esigenze.

Dopo aver redatto il biotestamento è possibile trasformarlo in un atto pubblico (presentandolo ad un pubblico ufficiale), oppure in una scrittura privata autenticata (è sempre necessario il ricorso ad un pubblico ufficiale per l’autentificazione).

Il biotestamento va successivamente consegnato al Comune di residenza (se esiste un apposito registro per questi documenti), alle strutture sanitarie (se la Regione ha consentito la raccolta), oppure va lasciato al notaio che ha provveduto all’autentificazione (in caso non sia possibile basta anche lasciarlo ad una persona di fiducia).

Infine, è importante ricordare che, al momento, essendo nuova la disposizione relativa alla possibilità di effettuare il biotestamento, è importante che ci sia una corretta circolazione di informazioni su tale atto ed è stato richiesto alle Regioni di inserire le disposizioni anticipate di trattamento nella tessera sanitaria.

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Dr. Francesco Pascucci Medico Chirurgo
Dr. Francesco Pascucci
dietologo

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