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Legge 833/78

Medicina generale
Legge 833/78

Cos'è

Facciamo un salto indietro nel tempo: il 23 dicembre 1978 la Legge n. 833 sanciva la nascita del Servizio Sanitario Nazionale.

Si tratta di una rivoluzionaria riorganizzazione della sanità in Italia, con lo scopo di creare un servizio assolutamente efficiente e orientato a soddisfare i bisogni della popolazione, senza alcun tipo di discriminazione. 

I principi chiave su cui ci si basa sono: dignità, diritto alla salute, equità e capillarità.  

Per la prima volta, si puntano le luci su due nuovi paradigmi, oltre la cura: 
  • la prevenzione delle malattie; 
  • la riabilitazione del paziente. 
Questo portava a compimento concreto l’articolo 32 della Costituzione Italiana, che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale".

Obiettivi

Sin da subito, appaiono chiari gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero: 
  1. La costituzione di una moderna coscienza sanitaria, grazie a un’adeguata educazione della popolazione.
  2. La prevenzione delle patologie e degli infortuni in contesti di vita e di lavoro. 
  3. La diagnosi e la cura delle malattie, a prescindere da cause, fenomenologia e durata. 
  4. La riabilitazione delle condizioni di invalidità somatica e psichica. 
  5. La salvaguardia dell’igiene dell’ambiente in cui si vive e si lavora. 
  6. L’igiene di alimenti, bevande e prodotti generici per la salute delle persone. 
  7. La prevenzione e la tutela sanitaria degli allevamenti animali e il controllo della loro alimentazione integrata e medicata.
  8. La giusta sperimentazione, produzione e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica, per assicurare efficacia nelle cure, la non nocività e la economicità dei prodotti. 
  9. La formazione professionale e l’aggiornamento scientifico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

L’organigramma organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale

Secondo la Legge 833, a dividersi le competenze legislative per il coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale sono Stato, Regioni e Comuni. 

Competenze legislative dello Stato

Lo Stato assolve le sue competenze legislative tramite il Ministero della Salute. Le delibere del Consiglio dei Ministri consentono il coordinamento delle Regioni in materia sanitaria

Il Ministero si occuperà di:
  • Programmazioni.
  • Valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. 
  • Valutazione dei requisiti che devono avere i profili professionali degli operatori sanitari.
Competenze legislative delle Regioni

Le Regioni possono governare nel rispetto delle Leggi statali, definendo i livelli essenziali.

Competenze legislative dei Comuni

“Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni”.

Le USL (acronimo di Unità Sanitarie Locali) rappresentano, dunque, strutture tecnico-funzionali di base per l’erogazione dei servizi. 

Citicità economiche

In che modo finanziare il nuovo Servizio Sanitario Nazionale? Attraverso tasse ripartite allora – secondo una programmazione economica triennale – tra Regioni e singole USL. 

La criticità nacque quando enti regionali e comunali spendevano di più dei fondi ricevuti, creando un disavanzo economico a livello nazionale.

Si cercò di raggiungere una soluzione attraverso la Legge 502/92

Legge 502 del 1992

La Legge 502 del 1992 si basa, fondamentalmente, su 3 principi chiave: 
  • l’aziendalizzazione;
  • l’orientamento al “mercato”;
  • la distribuzione di responsabilità alle Regioni.
Con questa Legge, dunque, alle vecchie USL viene conferita una "personalità giuridica" in quanto Aziende, con organi di rappresentanza.

Con lo strutturarsi dell'aziendalizzazione, le USL divengono ASL, ossia Aziende Sanitarie Locali.

Il direttore generale – con carica quinquennale ed eletto dalla Giunta regionale – è il rappresentante legale e gestisce la USL. Accanto a lui, vi sono il direttore sanitario e quello amministrativo

Il direttore generale nomina poi il collegio dei revisori, che verifica la contabilità ed esamina il bilancio. 

La Sanità poi si orienta al mercato. In che modo? Viene dato il via libera alla pratica dell'intramoenia per la libera professione dei medici; circa il 10% delle camere presentano servizi aggiuntivi dietro un corrispettivo pagamento a carico del paziente. 

A diminuire, invece, sono le USL, delegate dalla Regione e sostenute anche da queste. I disavanzi economici non sono più supportati dallo Stato ed è compito della Regione, dunque, prestare attenzione ai conti. 

Novità del modello di finanziamento

Lo Stato attraverso il Piano Sanitario Nazionale (stabiliti i livelli essenziali di assistenza) sancisce, in base ai bisogni dei cittadini e alle risorse disponibili, un piano economico per dare alle Regioni una quota di capitale. La Regione elabora a sua volta un proprio piano sanitario regionale e distribuisce le risorse alle USL.

In caso di richieste di ripianamenti di disavanzi da parte delle ASL, le Regioni possono utilizzare di strumenti di finanziamento, come le proprie risorse economiche e dei contributi sanitari IRAP, oltre alle entrate dirette delle strutture (ovvero i ticket).

L'istituzione dei dipartimenti

Nasce l'esigenza di definire dei dipartimenti, ovvero federazioni di reparti simili e complementari secondo settore specialistico (esempio, dipartimento di pediatria...). 

La riforma-Ter: la Legge 229 del 1999 detta "Riforma Bindi"

Facciamo ancora un passo avanti nel tempo, alla riforma sanitaria sancita dalla Legge 229/1999, nota ai più come riforma Bindi o ancora Riforma-ter. 

Si cerca di completare l'organizzazione per ottenere un Servizio Sanitario Nazionale efficiente.  Si parla di “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

L’Art. 1 rivede l’impostazione  della precedente riforma della Legge 502/99:  "L’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre – 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: lka tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale […]".

Con l’Art. 3, poi, non sono modificati gli strumenti per l’apporto di risorse economico-finanziarie da destinare al SSN. Il Piano Sanitario Nazionale definisce i livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) che lo Stato destina al cittadino gratuitamente o con pagamento del ticket

"Art. 4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l’anno successivo.

[…]

Art. 13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

[…]

Art. 16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l’inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale."

A non essere garantite risultano le prestazioni, che:
  • non rispondono ai bisogni assistenziali previsti dai principi inspiratori;
  • non sono valide su base scientifica o non efficaci. 
Il Piano sanitario nazionale ha una durata triennale, per questo motivo gli ECM sono definiti nel triennio, perché corrispondono a interessi del SSN a cui le figure professionali sanitarie devono formarsi e attenersi.

L'aziendalizzazione delle USL (ora ASL)

Ora i Direttori generali rispondono alla Regione secondo macro-obiettivi definiti. 

Il collegio dei revisori è sostituito da collegio sindacale, nominato da enti (Ministero, Sindaci). 

Il collegio – almeno ogni tre mesi – si occupa di riferire a chi di competenza l’andamento della gestione dell’azienda e di denunciare i casi di scorretta gestione finanziaria.
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Dr.ssa Elisabetta Ciccolella Farmacista
Dr.ssa Elisabetta Ciccolella
farmacista

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